Disturbi psicosomatici - rendita AI - cambio di giurisprudenza
Disturbi psicosomatici e somatoformi dolorosi – rendita d’invalidità – cambio di giurisprudenza del TF.
Con la sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua giurisprudenza in materia di concessione di rendite d’invalidità a persone affette da disturbi psicosomatici o somatoformi dolorosi. Prima di tale sentenza la giurisprudenza aveva fatto riferimento alla pronuncia di principio ATF 130 V 352 del 2014 che, in sintesi, aveva stabilito una presunzione secondo la quale tali summenzionati disturbi non oggettivabili, potevano, in regola generale, essere superati grazie ad uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile della persona che ne era affetta. La possibilità di ottenere una rendita AI per questo tipo di disturbi era quindi l’eccezione ed era ammessa solo in presenza di determinati fattori che facevano apparire come non esigibile la reintegrazione lavorativa dell’assicurato.
Con la sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 il modello regola/eccezione è ormai rimpiazzato da una procedura di accertamento dei fatti strutturata. La capacità lavorativa realmente esigibile dall’assicurato deve essere valutata sulla base di una visione d’insieme, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultato predefinito. Un catalogo d’indizi che concentrano gli elementi essenziali caratteristici dei disturbi di natura psicosomatica sarà alla base di questa valutazione d’insieme del caso concreto. Ciò non toglie che l’esigenza legale dell’incapacità di guadagno oggettivamente non superabile rimane quale condizione per il riconoscimento dell’invalidità e spetta all’assicurato fornirne la prova.
Fonte: http://www.bger.ch/it/index/press/press-inherit-template/press-mitteilungen.htm
Con la sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua giurisprudenza in materia di concessione di rendite d’invalidità a persone affette da disturbi psicosomatici o somatoformi dolorosi. Prima di tale sentenza la giurisprudenza aveva fatto riferimento alla pronuncia di principio ATF 130 V 352 del 2014 che, in sintesi, aveva stabilito una presunzione secondo la quale tali summenzionati disturbi non oggettivabili, potevano, in regola generale, essere superati grazie ad uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile della persona che ne era affetta. La possibilità di ottenere una rendita AI per questo tipo di disturbi era quindi l’eccezione ed era ammessa solo in presenza di determinati fattori che facevano apparire come non esigibile la reintegrazione lavorativa dell’assicurato.
Con la sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 il modello regola/eccezione è ormai rimpiazzato da una procedura di accertamento dei fatti strutturata. La capacità lavorativa realmente esigibile dall’assicurato deve essere valutata sulla base di una visione d’insieme, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultato predefinito. Un catalogo d’indizi che concentrano gli elementi essenziali caratteristici dei disturbi di natura psicosomatica sarà alla base di questa valutazione d’insieme del caso concreto. Ciò non toglie che l’esigenza legale dell’incapacità di guadagno oggettivamente non superabile rimane quale condizione per il riconoscimento dell’invalidità e spetta all’assicurato fornirne la prova.
Fonte: http://www.bger.ch/it/index/press/press-inherit-template/press-mitteilungen.htm